COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. BUSSOLENGO Avverso regolarità gara Malcesine – Bussolengo del 27/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C. BUSSOLENGO
Avverso regolarità gara Malcesine - Bussolengo del 27/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria
La Società F.C. Bussolengo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra dell’A.C. Malcesine, del giocatore Zucchetti Francesco perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo rituale avanzato dalla F.C. Bussolengo e gli atti ufficiali di gara
esperiti i necessari accertamenti;
accertato che il calciatore Zucchetti Francesco é stato squalificato per una giornata, per aver raggiunto il numero di
quattro ammonizioni, come risulta del resto dalla decisione del Giudice Sportivo riportata sul C.U. del C.R.V. n. 23 del 23/11/2005 (pag. 23/441);
constatato che, secondo quanto disposto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (ad eccezione di quelle scaturite in seguito ad espulsione che prevedono l’applicazione della squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo – cfr. art. 41, 2° comma C.G.S.);
constatato inoltre che l’art. 17, 11° comma del C.G.S. recita : “ad eccezione di quelli per i quali é previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
verificato che, nella circostanza presa in esame, il calciatore Zucchetti Francesco (Malcesine) doveva scontare la squalifica a suo carico in occasione dell’incontro Malcesine-Bussolengo del 27/11/2005, per cui risulta irregolare la sua partecipazione all’incontro medesimo;
rilevato che l’A.C. Malcesine non ha provveduto a far pervenire controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dalla F.C. Bussolengo;
• di applicare a carico dell’A.C. Malcesine il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che stabilisce la
sanzione sportiva della perdita della gara, che viene omologata con il seguente risultato:Malcesine – Bussolengo 0-3;
• di infliggere a carico dell’A.C. Malcesine la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un
giocatore squalificato;
• di comminare a carico del giocatore Zucchetti Francesco (Malcesine) la squalifica per una ulteriore giornata di squalifica (cfr. art. 17, 3° comma del C.G.S.).
La tassa reclamo non é stata versata.
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