COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S.P. VIGO Avverso regolarità gara Azzurra 2000 – Vigo del 27/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S.P. VIGO Avverso regolarità gara Azzurra 2000 - Vigo del 27/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria La Società G.S.P. Vigo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Azzurra 2000 del giocatore Castellan Mauro perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rituale avanzato dal G.S.P. Vigo e gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti; accertato che il calciatore Castellan Mauro é stato squalificato per una giornata, per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, come risulta del resto dalla decisione del Giudice Sportivo riportata sul C.U. del C.R.V. n. 23 del 23/11/2005 constatato che, secondo quanto disposto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (ad eccezione di quelle scaturite in seguito ad espulsione che prevedono l’applicazione della squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo – cfr. art. 41, 2° comma C.G.S.); constatato inoltre che l’art. 17, 11° comma del C.G.S. recita : “ad eccezione di quelli per i quali é previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale; verificato che, nella circostanza presa in esame, il calciatore Castellan Mauro (Azzurra 2000) doveva scontare la squalifica a suo carico in occasione dell’incontro Azzurra 2000 - Vigo del 27/11/2005, per cui risulta irregolare la sua partecipazione all’incontro medesimo; vista la memoria difensiva fatta pervenire dalla Pol. Azzurra 2000, nella quale ammette i fatti contestati, ma replica che il calciatore Castellan scontò la squalifica nella gara del 23/11/2005 S.Pio X Rovigo – Azzurra 2000;considerato che, in virtù del disposto dell’art. 17, cpv. 2° del C.G.S., sopra richiamato, la squalifica diventava operativa dal 24/11/2005, di talché resta irrilevante a tal uopo, la mancata partecipazione del calciatore Castellan all’incontro del23/11/2005 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dal G.S.P. Vigo; • di applicare a carico della Pol. Azzurra 2000 il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, che viene omologata con il seguente risultato : Azzurra 2000 –Vigo 0 - 3; • di infliggere a carico della Pol. Azzurra 2000 la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di comminare a carico del giocatore Castellan Mauro (Azzurra 2000) la squalifica per una ulteriore giornata di squalifica (cfr. art. 17, 3° comma del C.G.S.). La tassa reclamo non é stata versata.
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