COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 14 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 30/11/2005 – Squalifica giocatore Ronchin Matteo sino al 21/1/2006 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 14 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 30/11/2005 – Squalifica giocatore Ronchin Matteo sino al 21/1/2006 - Campionato di 1^ Categoria La Pol. GazzeraOlimpiaChirignago ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 30/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 21 Gennaio 2006 a carico del proprio giocatore Ronchin Matteo “per comportamento protestario grave contro l’arbitro, acuito da atteggiamento di scherno ed indisponente e da espressioni pesanti e volgari “. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dalla Pol. GazzeraOlimpiaChirignago; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato il suo referto ed ha sottolineato la volontarietà del giocatore Ronchin di andare contro la sua spalla fino a farlo ruotare di 90 gradi; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua, rispetto ai fatti refertati, oggi ulteriormente specificati, la sanzione comminata, tenuto conto anche della fede privilegiata da attribuire al documento arbitrale (cfr. art. 31 lettera a1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società Pol. GazzeraOlimpiaChirignago; • di confermare la squalifica sino al 21/1/2006 a carico del calciatore Ronchin Matteo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it