COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • del Giocatore Coan Davide – Tesserato A.S.C. Godega Napol

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • del Giocatore Coan Davide – Tesserato A.S.C. Godega Napol Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto datato 18/11/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R.V. : • il Giocatore Coan Davide – Tesserato A.S.C. Godega Napol “perché Responsabile di aver violato le norme regolamentari previste dall’art. 40, 4° comma delle N.O.I.F., in quanto già tesserato per la Società Godega Napol con decorrenza dal 30/08/2005 - ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva 2005/2006 – e cioè in data 1/10/2005 – un nuovo “cartellino di tesseramento – Categoria Giovanissimi/Allievi” in favore della Società A.S.D. Cavolano di Cavolano di Sacile (PN). La Commissione Disciplinare sentito il calciatore deferito Coan Davide che ha adotto giustificazioni; constatato che la violazione ascritta risulta pacificamente acquisita dagli stessi atti di causa P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di comminare a carico del giocatore Coan Davide (ASC Godega Napol) la squalifica sino al 20 Gennaio 2006.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it