COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • della Società Calcio Spinea • del Giocatore Mason Daniele – Tesserato C.S. Arinese

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • della Società Calcio Spinea • del Giocatore Mason Daniele – Tesserato C.S. Arinese Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto datato 24/11/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R.V. : • Il calciatore Mason Daniele • La Società Calcio Spinea responsabili di aver violato le norme regolamentari previste dall’art. 40 delle N.O.I.F., in quanto il calciatore Mason Daniele – già tesserato per la Società Arinese con decorrenza 10/09/2005 - ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva 2005/2006 – e cioè in data 9/11/2005 – una nuova “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” in favore della Società Calcio Spinea. La Commissione Disciplinare sentite le parti deferite che hanno addotto giustificazioni; constatato che le violazioni ascritte risultano pacificamente acquisite dagli stessi atti di causa P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere a carico della Società Calcio Spinea la sanzione della ammenda di € 55,00.-; • di infliggere a carico del calciatore Mason Daniele (Arinese) la sanzione della squalifica sino al 20 Gennaio 2006.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it