COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • della Società Calcio Spinea • del Giocatore Mason Daniele – Tesserato C.S. Arinese
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO
Nei confronti di :
• della Società Calcio Spinea
• del Giocatore Mason Daniele – Tesserato C.S. Arinese
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto datato 24/11/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R.V. :
• Il calciatore Mason Daniele
• La Società Calcio Spinea
responsabili di aver violato le norme regolamentari previste dall’art. 40 delle N.O.I.F., in quanto il calciatore Mason Daniele – già tesserato per la Società Arinese con decorrenza 10/09/2005 - ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva 2005/2006 – e cioè in data 9/11/2005 – una nuova “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” in favore della Società Calcio Spinea.
La Commissione Disciplinare
sentite le parti deferite che hanno addotto giustificazioni; constatato che le violazioni ascritte risultano pacificamente acquisite dagli stessi atti di causa
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere a carico della Società Calcio Spinea la sanzione della ammenda di € 55,00.-;
• di infliggere a carico del calciatore Mason Daniele (Arinese) la sanzione della squalifica sino al 20 Gennaio 2006.
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