COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. S. LORENZO ALBIGNASEGO Avverso validità gara S.Giacomo – S.Lorenzo dell’8/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. S. LORENZO ALBIGNASEGO Avverso validità gara S.Giacomo – S.Lorenzo dell’8/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. S.Lorenzo Albignasego ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. S.Giacomo, del giocatore Mericcio Cristiano perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’U.S. S.Lorenzo Albignasego e gli atti ufficiali di gara; esperite le necessarie indagini; visto il Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Padova n. 22 del 7/12/2005 con il quale il G.S. ha inflitto al giocatore Mericcio Cristiano (S. Giacomo) una giornata di squalifica per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni; constatato, alla luce di quanto sopra, che la sanzione disciplinare a carico del Mericcio doveva essere scontata in occasione dell’incontro dell’8/12/2005 e ciò in base a quanto disposto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 2, 6° comma del C.G.S., “i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”; accertata quindi l’irregolare partecipazione del calciatore Mericcio Cristiano alla partita oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’U.S. S. Lorenzo Albignasego; • di applicare a carico dell’U.S. S.Giacomo la sanzione sportiva della perdita della gara in applicazione del disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando l’incontro in epigrafe come segue : S.Giacomo – S.Lorenzo 0 - 3; La tassa reclamo non é stata versata.
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