COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BRONZOLA Avverso validità gara Bronzola – Onara del 4/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BRONZOLA Avverso validità gara Bronzola - Onara del 4/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Bronzola ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Onara, dei giocatori Mattietto Simone e Olia Desiderio perché squalificati. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’U.S. Bronzola e gli atti ufficiali di gara; esperite le necessarie indagini; visto il Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Padova n. 21 del 30/11/2005 con il quale il G.S. ha inflitto ai giocatori Mattietto Simone e Olia Desiderio una giornata di squalifica in seguito ad espulsione avvenute nella gara di recupero del Campionato di 3^ Categoria Zeminiana – Onara del 23/11/2005; sentito il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova che ha provveduto con Comunicato n. 23 del 14/12/2005 a pubblicare un’errata corrige, con la quale ha dichiarato che i provvedimenti riportati nella pag. n. 21/369 del C.U. n. 21 devono intendersi relativi ad una gara di recupero del 23 Novembre 2005 (e non 30/11/2005); constatato, alla luce di quanto sopra, che le sanzioni disciplinari a carico dei calciatori dovevano essere scontate in occasione dell’incontro del 27/11/2005; accertata quindi la regolare partecipazione dei calciatori Mattietto Simone e Olia Desiderio alla partita oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’U.S. Bronzola; • di confermare il risultato della gara in epigrafe acquisito sul campo di Bronzola- Onara 1 – 1. • di non provvedere all’addebito della tassa reclamo presentato dall’U.S. Bronzola.
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