COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIPS SALIZZOLE Avverso validità gara S.Stefano Zimella – GIPS Salizzole del 26/11/2005 – Campionato Juniores Prov.le

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIPS SALIZZOLE Avverso validità gara S.Stefano Zimella – GIPS Salizzole del 26/11/2005 – Campionato Juniores Prov.le La Società GIPS Salizzole ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. S. Stefano Zimella dei giocatori Belrhali Mohamed e El Hatimy Abdelhalim perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento; l’opponente ha segnalato inoltre che fra i tesserati della Pol.D. S.Stefano Zimella non esiste il calciatore Musolon Andrea, incluso, invece, dalla medesima Società, nella formazione dell’incontro contestato. La Commissione Disciplinare esaminato la parte del reclamo rituale avanzato dalla Soc. GIPS Salizzole, trasmesso per competenza dal Giudice del Comitato Provinciale di Verona ed inerente l’oggetto; esaminati altresì gli atti ufficiali di gara; accertato, preliminarmente, che il giocatore Belrhali Mohamed é stato inserito soltanto nella formazione della squadra della S.Stefano Zimella, ma non ha preso parte all’incontro in epigrafe; accertato inoltre che la Pol. S.Stefano Zimella , ha indicato nella distinta della propria formazione il giocatore Musolon Andrea, regolarmente tesserato per la stessa Società come Muzzolon Andrea (con decorrenza 4/9/2004, nato il 25/9/1988 – Matricola n. 4209800), incorrendo quindi unicamente in un errore “materiale” di trascrizione; espletate infine le necessarie indagini presso l’Ufficio Tesseramento Nazionale riguardanti la posizione del giocatore “dilettante straniero” El Hatimy Abdelhalim, dalle quali é emerso che lo stesso é tuttora vincolato alla Società S.S. Valdalpone; ritenuta pertanto inficiata, alla luce di quanto sopra esposto, la validità della gara S.Stefano Zimella – GIPS Salizzole per la partecipazione irregolare del giocatore El Hatimy Abdelhalim; considerato che l’U.S. S.Stefano Zimella non ha provveduto a far pervenire controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere, per quanto di ragione, il reclamo proposto dalla Società GIPS Salizzole; • di applicare, a carico della Soc. S.Stefano Zimella, la sanzione sportiva della perdita della gara, in base al disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando l’incontro inerente il giudizio come segue : S.Stefano Zimella – GIPS Salizzole 0 – 3; • di comminare a carico della Pol. S. Stefano Zimella la sanzione della ammenda di € 55,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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