COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. S.FORTUNATO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 14/12/2005 – Squalifica giocatore Fietta Manuel sino al 30/9/2006 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. S.FORTUNATO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 14/12/2005 – Squalifica giocatore Fietta Manuel sino al 30/9/2006 – Campionato di 1^ Categoria L’A.C. S.Fortunato ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato n. 26 del 14/12/2005, con la quale adottava la sanzione della squalifica sino al 30/9/2006 a carico del proprio giocatore Fietta Manuel “per atteggiamento di grave animosità - a fine gara - contro l'Arbitro e per aver minacciosamente inseguito - in auto - la vettura dell'Arbitro stesso, riuscendo a colpirla con pugni durante una sosta ad un semaforo, non desistendo, successivamente, da ulteriore inseguimento e dal metter in pericolo più vote, con manovre azzardate, l’incolumità del Direttore di gara”. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso rituale avanzato dall’A.C. S.Fortunato e la documentazione ufficiale in atti; esperite ulteriori indagini; sentito il rappresentante della Società opponente assistito da un legale; sentito altresì, per le vie brevi, l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha confermato il contenuto del referto ed ha esplicitato il percorso compiuto, con l’auto dei calciatori appresso considerato che appare irrilevante che l’auto non fosse condotta dal Fietta, poiché fu questi a scendere dal veicolo ed a colpire con pugni il finestrino laterale dell’auto dell’arbitro, dimostrando volontà concorrente nell’inseguimento; valutata la decisione del Giudice di primo grado, la stessa appare congrua in relazione ai fatti descritti e confermati P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dalla Società A.C. S.Fortunato; • di confermare la squalifica sino al 30/9/2006 a carico del giocatore Fietta Manuel (S.Fortunato); • di trasmettere, per quanto di competenza, gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, al Presidente del C.R. Veneto, atteso che dagli atti stessi é emerso il concorso nei fatti, oggetto del presente giudizio, del calciatore La Gloria Marco (S.Fortunato) • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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