COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare : RICORSO S.C. CAVARZANO OLTRARDO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 30 dell’11/1/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore De Min Andrea – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare : RICORSO S.C. CAVARZANO OLTRARDO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 30 dell’11/1/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore De Min Andrea – Campionato di Promozione L’A.C. Cavarzano Oltrardo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato n. 30 dell’11/1/2006, con la quale adottava la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore De Min Andrea : “una giornata per espulsione e due giornate perché, mentre usciva dal campo, gettava la gomma da masticare verso un avversario seduto in panchina, colpendolo al viso”. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso rituale avanzato dalla S.C. Cavarzano Oltrardo e la documentazione ufficiale in atti; esperite ulteriori indagini; ritenuto esauriente il referto dell’assistente ufficiale dell’arbitro valutata la decisione del Giudice di primo grado che appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dalla Società Cavarzano Oltrardo; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Min Andrea; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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