COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. QUADERNI Avverso validità gara Quaderni – Somma del 18/12/2005 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. QUADERNI
Avverso validità gara Quaderni - Somma del 18/12/2005 – Campionato di 1^ Categoria
La Commissione Disciplinare visto il reclamo in oggetto, ne dichiara l’inammissibilità perché trasmesso oltre i termini stabiliti dall’art. 42, 3° comma del
Codice di Giustizia Sportiva (entro sette giorni dallo svolgimento della gara in epigrafe)
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Quaderni;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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