COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ARSIÈ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 4/1/2006 – Squalifica giocatore Battistel Mauro per 4 giornate – Camp. 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. ARSIÈ
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 4/1/2006 – Squalifica giocatore Battistel Mauro per 4 giornate – Camp. 2^ Categoria
La Società A.C. Arsiè ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale pubblicata nel Comunicato n. 29 del 4/1/2006, con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore Battistel Mauro perché ”espulso dal campo per condotta antiregolamentare, alla vista del cartellino rosso prendeva sottobraccio l’arbitro dandogli due schiaffetti sulla guancia sinistra senza causargli dolore”.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Arsiè; visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene più congrua, rispetto ai fatti refertati, una squalifica per tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Arsiè;
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Battistel Mauro.
La tassa reclamo non é stata versata.
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