COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. ARBIZZANO Avverso Inibizione sino al 20/2/2006 Sig. Blanco Giovanni (Dirigente) – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C.D. ARBIZZANO
Avverso Inibizione sino al 20/2/2006 Sig. Blanco Giovanni (Dirigente) – Campionato di 1^ Categoria
Il reclamo proposto dall’A.C.D. Arbizzano, non viene esaminato perché inammissibile, come disposto dall’art. 41, comma
3°, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di ricorso vertente su un provvedimento disciplinare
inoppugnabile (sanzione inibitoria inferiore ad un mese).
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. Arbizzano;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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