COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ARSIE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 18/1/2006 – Squalifica giocatore Pilotto Erik sino al 31/1/2008 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ARSIE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 18/1/2006 – Squalifica giocatore Pilotto Erik sino al 31/1/2008 – Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Arsié ha presentato reclamo avverso la sanzione disciplinare in epigrafe. La Commissione Disciplinare visto il reclamo in oggetto constatato che lo stesso é stato inoltrato oltre i termini stabiliti dall’art. 42, 5° comma del C.G.S. (entro dieci giorni dalla di pubblicazione del comunicato dove é stato riportato il provvedimento disciplinare) e che, ai sensi dell’art. 43, 6° comma del C.G.S. tutti i termini previsti dal Codice sono perentori P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A..C. Arsié; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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