COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ARSIE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 18/1/2006 – Squalifica giocatore Pilotto Erik sino al 31/1/2008 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. ARSIE’
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 18/1/2006 – Squalifica giocatore Pilotto Erik sino al 31/1/2008 – Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Arsié ha presentato reclamo avverso la sanzione disciplinare in epigrafe.
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in oggetto
constatato che lo stesso é stato inoltrato oltre i termini stabiliti dall’art. 42, 5° comma del C.G.S. (entro dieci giorni dalla di
pubblicazione del comunicato dove é stato riportato il provvedimento disciplinare) e che, ai sensi dell’art. 43, 6° comma
del C.G.S. tutti i termini previsti dal Codice sono perentori
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A..C. Arsié;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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