COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. S. ANTONINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 26 del 25/1/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Brugnera Paolo – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. S. ANTONINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 26 del 25/1/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Brugnera Paolo – Campionato di 3^ Categoria La Società G.S. S.Antonino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 25/1/2006, con la quale è stato assunto il provvedimento della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Brugnera Paolo perché “all’atto della espulsione per bestemmie e vivaci proteste nei confronti dell’arbitro, appoggiava entrambe le mani al petto dello stesso, dandogli una leggera spinta, senza spostarlo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dal G.S. S.Antonino; visti gli atti ufficiali di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado si ritiene che, rispetto ai fatti dettagliatamente refertati dall’arbitro, risulti più congrua la sanzione di tre giornate di squalifica, in quanto consona ad un comportamento gravemente offensivo, ma privo di connotati violenti quale quello oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società G.S. S.Antonino; • di ridurre a tre giornate effettive di gara la squalifica a carico del calciatore Brugnera Paolo; La tassa reclamo non é stata versata.
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