COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : • della Società U.S. Nuova Piombinese • del calciatore Canonico Franco (A.S. Giorgione Calcio 2000)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO
Nei confronti :
• della Società U.S. Nuova Piombinese
• del calciatore Canonico Franco (A.S. Giorgione Calcio 2000)
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 14/1/2006, ha deferito dinanzi a questa Commissione
Disciplinare per l’adozione di adeguati provvedimenti disciplinari :
• La Società U.SD. Nuova Piombinese
• Il calciatore Canonico Franco (A.S. Giorgione Calcio 2000)
responsabili di aver violato le norme regolamentari previste dall’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F., in quanto il calciatore Canonico Franco – già tesserato per la Società Giorgione Calcio 2000 con decorrenza 31/8/2005 - ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva 2005/2006 – e cioè in data 16/12/2005 – una nuova “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” in favore della Società USD Nuova Piombinese.
La Commissione Disciplinare sentite nella odierna riunione le parti deferite che hanno addotto giustificazioni;
constatato peraltro che le violazioni ascritte risultano pacificamente acquisite dagli stessi atti di causa
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere a carico della Società U.S. Nuova Piombinese la sanzione della ammenda di € 55,00.-;
• di infliggere a carico del calciatore Canonico Franco (attualmente tesserato A.S. Giorgione Calcio 2000) la sanzione
della squalifica sino al 7 Marzo 2006.
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