COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO CALCIO MARCON A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 35 dell’8/2/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Cian Alvise – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO CALCIO MARCON A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 35 dell’8/2/2006
– Squalifica per tre giornate giocatore Cian Alvise – Campionato di 2^ Categoria
La Società Calcio Marcon ASD ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 35 dell81/2/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Cian Alvise “per protesta scomposta verso l’arbitro e frasario volgare”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. Calcio Marcon ASD;
visti gli atti ufficiali di gara;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ribadisce quanto già esposto nel suo referto;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione risulta congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che
ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal Calcio Marcon ASD;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cian Alvise;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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