COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FRATTE Avverso regolarità gara Virtus Villanova – Fratte del 5/2/2006 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FRATTE Avverso regolarità gara Virtus Villanova – Fratte del 5/2/2006 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Fratte ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Virtus Villanova, del giocatore Tacchetto Emanuele, perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.C. Fratte; esaminati altresì gli atti ufficiali di gara; valutate le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Virtus Villanova che, pur esprimendo la propria buona fede, ha ammesso i fatti acclarati; esperite le necessarie indagini, dalle quali é risultato che la squalifica per una giornata é stata assunta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Tacchettom, per aver lo stesso raggiunto il numero di quattro ammonizioni, come risulta dal Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 34 dell’1/2/2006; constatato che, secondo quanto stabilito dall’art. 17, 2° comma del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (ad eccezione di quelle derivanti da espulsione che prevedono l’applicazione della squalifica automatica per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo - cfr. art. 31, 2° comma del C.G.S.); accertata quindi l’irregolare partecipazione del calciatore Tacchetto Emanuele alla partita oggetto del giudizio, che ne inficia quindi la validità P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Fratte; • di applicare a carico dell’A.C.D. Virtus Villanova il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro c.s. : Virtus Villanova - Fratte 0– 3; • di infliggere a carico dell’A.C.D. Virtus Villanova l’ammenda di € 55,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; • di infliggere a carico del calciatore Tacchetto Emanuele (Virtus Villanova) un’ulteriore giornata di squalifica e ciò in base al disposto di cui all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
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