COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CMP BOTTRIGHE Avverso regolarità gara CMP Bottrighe – Trecenta del 12/2/2006 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. CMP BOTTRIGHE
Avverso regolarità gara CMP Bottrighe - Trecenta del 12/2/2006 – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. CMP Bottrighe ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Trecenta, del giocatore Aguiari Christian, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.C. CMP Bottrighe;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
viste le controdeduzioni pervenute dall’A.C. Trecenta che, pur esprimendo la propria buona fede, ha ammesso i fatti acclarati;
esperite le necessarie indagini, dalle quali é risultato che la squalifica per una giornata a carico del calciatore Aguiari - pubblicata dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto con il C.U. n. 35 dell’8/2/2005 - non é conseguente ad espulsione (che prevede l’applicazione dell’automatismo delle sanzioni), ma é derivata dal raggiungimento di n. 4 ammonizioni;
constatato che, secondo quanto stabilito dall’art. 17, 2° comma del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (ad eccezione di quelle derivanti da espulsione che prevedono l’applicazione della squalifica automatica per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo - cfr. art. 31, 2° comma del C.G.S.);
atteso quindi che il provvedimento sanzionatorio a carico dell’Aguiari doveva essere scontato in occasione della gara del 12/2/2006;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del calciatore Aguiari Christian alla partita oggetto del giudizio, che ne inficia di conseguenza la validità
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. CMP Bottrighe;
• di applicare a carico dell’A.C. Trecenta il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro c.s. : CMP Bottrighe - Trecenta 3 – 0;
• di infliggere a carico dell’A.C. Trecenta l’ammenda di € 55,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo;
• di infliggere a carico del calciatore Aguiari Christian (Trecenta) un’ulteriore giornata di squalifica, e ciò in base al
disposto di cui all’art. 17, 3° comma del C.G.S.
La tassa reclamo non é stata versata.
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