COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 01 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.D. TRISSINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 22/2/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gonella Matteo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 01 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S.D. TRISSINESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 22/2/2006
– Squalifica per quattro giornate giocatore Gonella Matteo – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Trissinese ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 22/2/2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gonella Matteo “per l’intervento particolarmente violento su di un avversario, provocandogli danni fisici”.
La Società ricorrente afferma che il provvedimento disciplinare é eccessivo rispetto ai fatti avvenuti.
La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S.D. Trissinese;
visti gli atti ufficiali di gara;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che il contrasto tra i due giocatori é intervenuto nel corso di un’azione di gioco e che l’eccessivo vigore fisico attribuito al giocatore Gonella Matteo ha determinato l’infortunio dell’avversario che, pur non voluto, poteva ben essere previsto come conseguenza dell’intervento; ritenuta perciò la mancanza di volontarietà di una condotta violenta da parte del Gonella
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S.D. Trissinese;
• di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Gonella Matteo;
La tassa reclamo non é stata versata.
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