COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 08 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASTELBALDO MASI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 dell’1/2/2006 – Inibizione sino 30/6/2008 dirigente Terrin Dario – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 08 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASTELBALDO MASI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 dell’1/2/2006 – Inibizione sino 30/6/2008 dirigente Terrin Dario – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Castelbaldo Masi ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 34 dell’1/2/2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della inibizione sino al 30/6/2008 a carico del proprio dirigente Terrin Dario “per aver, sul finire della gara, aggredito l’arbitro, stringendogli con forza un braccio; inoltre per averlo colpito violentemente con pugni al petto e minacciandolo di ulteriori danni fisici”. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione presentata dall’A.C. Castelbaldo Masi; visti gli atti ufficiali di gara; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro che ha integralmente confermato la propria originaria refertazione e smentito la versione addotta dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, che sia stato acclarato come il Sig. Terrin abbia inopinatamente aggredito l’arbitro, dopo essersi introdotto sul terreno di gioco e lo abbia reiteratamente colpito ed offeso; valutato che la decisione del Giudice di Primo Grado appare quindi corretta e rispondente ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di rigettare il ricorso dell’A.C. Castelbaldo Masi • di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 30/6/2008 a carico del dirigente Terrin Dario; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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