COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 08 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. REAL S.MARCO ONLUS Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 38 del 1°/3/2006 – Squalifica sino al 20/3/2006 allenatore De Prisco Graziano; Squalifica per tre giornate giocatore Sasso Luca – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 08 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. REAL S.MARCO ONLUS
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 38 del 1°/3/2006
– Squalifica sino al 20/3/2006 allenatore De Prisco Graziano; Squalifica per tre giornate giocatore Sasso Luca – Campionato Juniores Regionale
La Società A.C. Real S. Marco Onlus ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate nel Com. Uff. n. 38 dell’1/3/2006, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari :
- squalifica sino al 20/3/2006 a carico dell’allenatore De Prisco Graziano;
- squalifica per tre giornate al giocatore Sasso Luca “una giornata per espulsione e due giornate perché, uscendo dalterreno di gioco, sputava contro un avversario”.
La Società opponente afferma che i provvedimenti disciplinari sono eccessivi rispetto all’accadimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
preliminarmente, non può prendere in esame la parte dell’opposizione riguardante la squalifica dell’allenatore De Prisco Graziano, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 41, comma 3°, lettera b) del C.G.S.;
esaminata l’opposizione presentata dall’A.C. Real S.Marco Onlus nella parte riguardante la squalifica per tre giornate del giocatore Sasso Luca;
visti gli atti ufficiali di gara;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione appare congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso dell’A.C. Real S.Marco Onlus;
• di confermare la squalifica a carico dell’allenatore De Prisco Graziano (Allenatore) sino al 20/3/2006;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Sasso Luca;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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