COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 08 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. JOVANESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 28/10/2004 – Inibizione sino al 28/10/2007 Dirigente Cavaler Paolo; Squalifica per sette giornate giocatore Belligoli Nicola – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 08 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. JOVANESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 28/10/2004 – Inibizione sino al 28/10/2007 Dirigente Cavaler Paolo; Squalifica per sette giornate giocatore Belligoli Nicola - Campionato Juniores Provinciale La Commissione Disciplinare, preliminarmente, scioglie la riserva pubblicata con il C.U. del CRV n. 21 del 17/11/2004, con la quale sospendeva l’esecutività della sanzione per sette giornate inflitta al giocatore Belligoli Nicola (Jovanese) e la riserva pubblicata sul C.U. del CRV n. 31 del 19/1/2005 con la quale investiva l’ufficio Indagini della FIGC per effettuare accertamenti specifici in ordine ai fatti indicati nel referto arbitrale e nel suo supplemento della gara Jovanese-Borgo S.Pancrazio del 17/10/2004 del Campionato Juniores Provinciale, nonché sulle dichiarazioni rese nel ricorso presentato dalla Soc. Jovanese e nel dibattimento svoltosi dinanzi alla C.D. il 18/1/2005, in quanto la Società opponente dichiarava che l’addebito attribuito al Belligoli, doveva intendersi a carico del calciatore Cavaler Michele (Jovanese). La Commissione Disciplinare esaminata la relazione trasmessa dall’Ufficio Indagine - datata 7/2/2006 - dalla quale emerge, senza ombra di dubbio, che, da un lato, i fatti ascritti al Sig. Cavaler Paolo, come refertati dall’arbitro, hanno trovato conferma nelle indagini espletate dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini Avv. Fioretta, dall’altro, che i fatti ascritti al giocatore Belligoli Nicola sono in realtà stati commessi dal giocatore Cavaler Michele – già tesserato per l’A.C. Jovanese - P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera a) di respingere il reclamo nella parte riguardante l’inibizione fino al 28/10/2007 a carico del Dirigente Cavaler Paolo (Jovanese), trattandosi di sanzione congrua rispetto ai fatti accertati; b) di accogliere il reclamo nella parte relativa alla squalifica del calciatore Belligoli Nicola (Jovanese), che viene annullata, in quanto risultato estraneo ai fatti addebitati; c) di comminare la sanzione della squalifica per sette giornate al calciatore Cavaler Michele (già tesserato A.C. Jovanese – attualmente libero) in quanto riconosciuto responsabile dei fatti ascritti in un primo tempo al calciatore Belligoli. Essendo peraltro il Sig. Cavaler Michele, al presente, libero da vincoli di tesseramento, la sanzione irrogata a suo carico, sarà scontata a far data della sua ripresa dell’attività di calciatore. La tassa reclamo non é stata versata.
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