COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MONTEBALDINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 40 del 15/3/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Martini Francesco – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MONTEBALDINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 40 del 15/3/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Martini Francesco - Campionato di Eccellenza La Società A.C. Montebaldina ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 40 del 15/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Martini Francesco “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed insultandolo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Montebaldina; visti gli atti ufficiali di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione risulta congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Montebaldina; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Martini Francesco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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