COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. POLEO ASTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 40 del 15/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Libris Dario- Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. POLEO ASTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 40 del 15/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Libris Dario- Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Poleo Aste ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 40 del 15/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Libris Dario “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. G.S. Poleo Aste; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti, considerato che il gesto rivolto all’arbitro e l’espressione offensiva pronunciata contestualmente costituisce un’unica manifestazione ingiuriosa; ritenuto che, alla luce di quanto sopra, la sanzione può essere ridimensionata a due giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal G.S. Poleo Aste; • di ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Libris Dario; La tassa reclamo non versata.
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