COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. UNION CAST Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Mattiuzzo Federico- Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S. UNION CAST
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006
– Squalifica per tre giornate giocatore Mattiuzzo Federico- Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. Union Cast ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Mattiuzzo Federico “espulso per aver colpito un avversario con un pugno in reazione ad un fallo subito,
ritardava l’uscita dal campo; giunto nelle vicinanze del portiere avversario, simulava di essere stato colpito dallo stesso”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. Union Cast;
visti gli atti ufficiali di gara;
sentito il rappresentante legale della Società opponente;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto altresì che, ai sensi dell’art. 31, lettera a 1 del C.G.S.), il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata nel procedimento disciplinare;
rilevato in tale quadro di riferimento che la sanzione inflitta appare congrua, rispetto al comportamento effettivamente
posto in essere dal giocatore Mattiuzzo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S. Union Cast;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mattiuzzo Federico;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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