COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. GIOVANILE EZZELINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 32 dell’8/3/2006 – Squalifica per sei giornate giocatore Pellizzari Manuel – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. GIOVANILE EZZELINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 32
dell’8/3/2006 – Squalifica per sei giornate giocatore Pellizzari Manuel - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Giovanile Ezzelina ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Treviso, pubblicata nel Com. Uff. n. 32 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per sei
giornate a carico del proprio giocatore Pellizzari Manuel “perché, mentre l’arbitro correva verso un suo compagno per
espellerlo, lo sgambettava volontariamente in segno di denigrazione e protesta, facendogli perdere leggermente
l’equilibrio senza peraltro farlo cadere, e gli rivolgeva un’espressione denigratoria e blasfema”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Giovanile Ezzelina;
visti gli atti ufficiali di gara;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato l’intenzionalità del gesto da parte del giocatore, che gli è andato
incontro per intercettarlo;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione risulta congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che
ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Giovanile Ezzelina;
• di confermare la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Pellizzari Manuel;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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