COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. QUINTO VICENTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 22/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Benetazzo Paolo – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. QUINTO VICENTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 22/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Benetazzo Paolo – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Quinto Vicentino ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Com. Uff. n 37 del 22/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Benetazzo Paolo perché “a fine gara arrivava alle spalle dell’arbitro e lo spingeva; alla
vista del cartellino rosso, gli metteva il pugno in faccia, minacciandolo ”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Quinto Vicentino;
visti gli atti ufficiali di gara;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione impugnata risulta congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore
di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Quinto Vicentino;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Benetazzo Paolo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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