COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. IMM. NEVE GALLIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato n. 38 del 29/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Sartori Sandro – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. IMM. NEVE GALLIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato n. 38 del 29/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Sartori Sandro – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Imm. Neve Gallio ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Locale di Bassano, pubblicata nel Com. Uff. n 38 del 29/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Sartori Sandro “perché dopo aver subito un fallo da un avversario, rincorreva lo stesso e lo colpiva con un calcio alla gamba, scatenando a questo punto una rissa generalizzata che portava alla sospensione della gara”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Imm. Neve Gallio; visti gli atti ufficiali di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione impugnata risulta del tutto congrua in relazione all’accadimento dettagliatamente illustrato nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Imm. Neve Gallio; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Sartori Sandro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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