COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. IMM. NEVE GALLIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato n. 38 del 29/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Sartori Sandro – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. IMM. NEVE GALLIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato n. 38 del 29/3/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Sartori Sandro – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Imm. Neve Gallio ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Locale di Bassano, pubblicata nel Com. Uff. n 38 del 29/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Sartori Sandro “perché dopo aver subito un fallo da un avversario, rincorreva lo stesso e lo
colpiva con un calcio alla gamba, scatenando a questo punto una rissa generalizzata che portava alla sospensione della
gara”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Imm. Neve Gallio;
visti gli atti ufficiali di gara;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione impugnata risulta del tutto congrua in relazione all’accadimento dettagliatamente illustrato nel
rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Imm. Neve Gallio;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Sartori Sandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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