COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. NERVESA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 12/4/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Luque Gonzalo Andres – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. NERVESA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 12/4/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Luque Gonzalo Andres – Campionato di Promozione La Società F.C. Nervesa ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 46 del 12/4/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Luque Gonzalo Andres perché : “in segno di protesta strattonava leggermente l’arbitro”. La Società reclamante asserisce che la sanzione disciplinare appare eccessiva. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione ritualmente presentata dalla Soc. F.C. Nervesa; visti gli atti ufficiali di gara; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha precisato che il calciatore Luque Gonzalo Andres si é limitato a tirargli la casacca per attirare la sua attenzione, onde rivolgergli una protesta; ritenuto quindi che la condotta dell’atleta sia meno grave rispetto a quella apprezzata dal Giudice Sportivo P.Q.M. delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società F.C. Nervesa; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Luque Gonzalo Andres. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it