COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.C. VACCARINO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui : • al Comunicato n. 44 del 5/4/2006 : sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Euganea Rovolon – Vaccarino del 22/3/2006; • al Comunicato n. 46 del 12/4/2006 : penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 55,00.-

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.C. VACCARINO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui : • al Comunicato n. 44 del 5/4/2006 : sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Euganea Rovolon – Vaccarino del 22/3/2006; • al Comunicato n. 46 del 12/4/2006 : penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 55,00.- La Società A.S.C. Vaccarino ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate sui seguenti Comunicati : • delibera relativa al Com. Uff. n. 44 del C.R.V. del 5/4/2006 : sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 concernente l’incontro Euganea Rovolon – Vaccarino del 22/3/2006 : perché “dal referto dell'Arbitro designato a dirigere la gara, attesi i tempi regolamentari, la squadra della Società Vaccarino non risulta essersi presentata in quel giorno a Rovolon per la disputa del predetto incontro (recupero della gara del Campionato di 2^ Categoria – Girone L) e quindi non può non essere evidente che, ricadendo la responsabilità della mancata disputa sulla società Vaccarino, ogni inerente conseguenza di carattere sanzionatorio sia a carico della stessa Società Vaccarino”; • delibera relativa al Comunicato n. 46 del C.R.V. del 12/4/2006 : penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 55,00.-, conseguente alla mancata presentazione alla gara del 22/3/2006; La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’A.S.C. Vaccarino e la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che, in difetto di specifica indicazione dell’orario di disputa della gara di recupero di cui trattasi, le Società sono tenute al rispetto dell’orario ufficiale d’inizio di gara, statuito dal C.U. n. 2 del 6/7/2005; rilevato che, per il periodo interessato allo svolgimento della gara di recupero de qua (dal 5/2/2006 al 25/3/2006), l’ora ufficiale d’inizio fissata nel predetto C.U., era le 15.00; constatato, quindi, che il G.S. altro non ha fatto che applicare le sanzioni edittali previste dall’art. n. 53, 2° e 7° comma delle N.O.I.F., non rientrando la fattispecie in esame in un’ipotesi di forza maggiore inibente il rispetto del prescritto orario delle ore 15.00; considerato pertanto che le decisioni del G.S. meritano integrale conferma P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.S.C. Vaccarino; • di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.S.C. Vaccarino che ha determinato l’omologazione dell’incontro c.s. : Euganea Rovolon – Vaccarino 3 - 0; • di confermare a carico dell’A.S.C. Vaccarino la sanzione dell’applicazione di 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2005/2006; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 55,00 (prima rinuncia); • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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