COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. CASTION Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 35 del 29/3/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pettenon Alessandro – Campionato 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S. CASTION
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 35 del 29/3/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pettenon Alessandro – Campionato 3^ Categoria
La Società G.S. Castion ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Treviso, pubblicata nel Com. Uff. n 35 del 29/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico
del giocatore Pettenon Alessandro perché : “espulso per aver colpito con un calcio da tergo e con violenza un avversario,
si rivolgeva al direttore di gara proferendogli gravi offese fino a quando veniva allonatanato dai compagni di squadra”.
La Società opponente afferma che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. G.S. Castion;
visti gli atti ufficiali di gara;
ritenuto che la sanzione applicata sia assolutamente congrua rispetto a quanto addebitato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società G.S. Castion;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pettenon Alessandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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