COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 28 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. SAN MICHELE VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 12/4/2006 – Squalifica sino al 12/4/2008 giocatore Belloni Gianluca – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 28 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. SAN MICHELE VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 12/4/2006 – Squalifica sino al 12/4/2008 giocatore Belloni Gianluca – Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. San Michele Verona ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata nel Com. Uff. n 44 del 12/4/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 12/4/2008 a carico del giocatore Belloni Gianluca “per aver dato un forte calcio all’arbitro, colpendolo alla tibia da breve distanza”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione ritualmente presentata dalla pol. San Michele Verona; visti gli atti ufficiali di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato il proprio referto, sottolineando l’intenzionalità del gesto e le conseguenze fisiche dello stesso (gonfiore e dolore nelle parti colpite successiva difficoltà di deambulazione); ritenuto pertanto che la sanzione impugnata risulta del tutto congrua in relazione all’accadimento dettagliatamente illustrato nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società Pol. San Michele Verona; • di confermare la squalifica sino al 12/4/2008 a carico del calciatore Belloni Gianluca; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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