COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD UNION CAMPO SAN MARTINO Avverso regolarità gara Union S. Martino – Calvi Noale del 30/4/2006 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD UNION CAMPO SAN MARTINO Avverso regolarità gara Union S. Martino – Calvi Noale del 30/4/2006 – Campionato di 1^ Categoria La Società Union Campo San Martino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto (ultimo incontro di Ritorno del Campionato di 1^ Categoria 2005/2006) lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila dell’U.S. Calvi Noale, del calciatore Deppieri Mattia perché squalificato. La Commissione Disciplinare appurato che la gara in epigrafe, del Campionato di 1^ Categoria organizzato dal Comitato Regionale Veneto, disputatasi il 30/4/2006, é relativa alla 15^ giornata (ultima di ritorno); visto il reclamo in oggetto, preannunciato telegraficamente e pervenuto a mezzo di raccomandata postale in data 3/5/2006; rilevato che, non risulta che l’Union Campo S.Martino abbia depositato il reclamo nel rispetto dei termini procedurali abbreviati previsti per i gravami dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare dei Campionati regionali e provinciali di calcio a 11 della Lega Nazionale Dilettanti, termini deliberati dalla FIGC con C.U. n. 159/A, il cui testo é stato riportato dal C.R. Veneto nel proprio Comunicato n. 38 del 1°/3/2006, pag. 38/820 (i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare.....dovranno pervenire via telefax od altro mezzo idoneo o essere depositati entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara........) considerato che, alla luce di quanto sopra, il reclamo in oggetto deve ritenersi intempestivo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dall’Union Campo San Martino; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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