COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella- Cerea del 15/4/2006 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella- Cerea del 15/4/2006 – Campionato Juniores Provinciale La Pol.D. S.Stefano Zimella ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto (recupero dell’incontro della 3^ Giornata di Ritorno del Campionato Juniores Provinciale) lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila dell’ASD US Cerea Calcio, dei calciatori : Corrihs Simone, De Bianchi Mattia, Marconcini Andrea, Mirandola Lorenzo e Pasti Thomas, agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo trasmesso per competenza dal Comitato Provinciale di Verona; ritenuto che, trattandosi di gara di recupero della 3^ giornata di ritorno, non é applicabile nella fattispecie l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva di cui al Com. Uff. n. 159/A della FIGC (v. C.U. del C.R. Veneto n. 38 del 1°/3/2006) e che quindi il reclamo in oggetto deve ritenersi tempestivo; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato : - che i calciatori : Corrias Simone (e non Corrihs come segnalato dalla reclamante), De Bianchi Mattia, Marconcini Andrea e Pasti Thomas risultano regolarmente tesserati a favore della Soc. Cerea, con decorrenza anteriore alla data di effettuazione dell’incontro in epigrafe; - che il giocatore Mirandola Lorenzo invece risulta essere stato tesserato dalla Soc. Cerea soltanto in data 22/4/2006; atteso, alla luce di quanto sopra, che la partecipazione del giocatore Mirandola Lorenzo ha inficiato la validità della gara presa in esame P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dalla Pol.D. S.Stefano Zimella; • di infliggere alla Società Cerea la sanzione sportiva della perdita della gara, come previsto dall’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando la gara stessa c.s. : S.Stefano Zimella – Cerea 3 – 0; • di infliggere a carico dell’ASD U.S. Cerea la sanzione dell’ammenda di € 55,00.- per aver impiegato in una gara ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo. • La tassa reclamo non é stata versata.
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