COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 10 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE C.R. VENETO Nei confronti : • della Società A.S.D. Boys Campo S.Martino • del giocatore straniero Zuniga Penaloza Elias Fernando
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 10 maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE PRESIDENTE C.R. VENETO
Nei confronti :
• della Società A.S.D. Boys Campo S.Martino
• del giocatore straniero Zuniga Penaloza Elias Fernando
Il Presidente del C.R. Veneto, a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, con atto del 22/4/2006, ha
deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare :
• la Società A.S.D. Boys Campo S.Martino
• il giocatore straniero ZUNIGA PENALOZA Elias Fernando
perché l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha ricevuto da parte della Società A.S.D. Boys Campo S Martino il
modulo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” a favore del predetto calciatore ZUNIGA PENALOZA Elias Fernando,
con la dichiarazione del calciatore, avvalorata anche dalla stessa Società Boys Campo S.Martino, nella quale
affermava di non essere stato mai tesserato precedentemente per Federazioni estere, mentre la Federazione Cilena
ha comunicato l’avvenuto suo tesseramento a favore della Società “Alianza Asociacion - Curico”.
Il comportamento sopra esposto, ha determinato quindi una duplice responsabilità :
•quella a carico del calciatore Zuniga Penaloza Elias Fernando, che ha rilasciato una dichiarazione non conforme alla
realtà;
•quella della Società A.S.D. Boys Campo S.Martino, che ha avvalorato la predetta dichiarazione del calciatore.
La Commissione Disciplinare
sentito il legale rappresentante della Società deferita che ha addotto giustificazioni;
constatato che le violazioni ascritte risultano pacificamente acquisite dagli stessi atti di causa;
accertato peraltro, che é evidente l’assenza di qualsiasi interesse delle parti deferite ad una dichiarazione non
rispondente al vero, che rendono plausibili le giustificazioni citate e la loro buona fede;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, di applicare le sanzioni nella misura consentita
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere a carico della Società A.S.D. Boys Campo S.Martino la sanzione dell’ammenda di € 55,00.-;
• di infliggere a carico del calciatore Zuniga Penaloza Elias Fernando la sanzione della inibizione, a svolgere attività
sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C., sino al 30 Giugno 2006.
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