COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 10 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. BERTESINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 50 del 26/4/2006 – Squalifica per 3 giornate giocatore Lagni Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 10 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. BERTESINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 50 del 26/4/2006 – Squalifica per 3 giornate giocatore Lagni Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Bertesina ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 50 del 26/4/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Lagni Matteo : “espulso perché contestava l’arbitro, spingendolo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione ritualmente presentata dalla Soc. G.S. Bertesina; visti gli atti ufficiali di gara; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha escluso qualsiasi atteggiamento di carattere violento nei suoi confronti, sottolineando piuttosto il comportamento offensivo del calciatore; ritenuta, alla luce dei chiarimenti ottenuti, più congrua la squalifica per due giornate in relazione ai fatti ascritti al giocatore P.Q.M. delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società G.S. Bertesina; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Lagni Matteo; • La tassa reclamo non é stata versata.
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