COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RONCHI. Avverso validità gara Ronchi – Facca del 14/05/2006 – Play Off – Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Padova.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RONCHI. Avverso validità gara Ronchi – Facca del 14/05/2006 - Play Off - Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Padova. La Società A.C. Ronchi ha presentato reclamo, a mezzo fax, al Comitato Provinciale di Padova, avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila dell’U.S.D. Facca, del calciatore Simioni Federico perchè squalificato. La Commissione Disciplinare: accertato che la gara oggetto del reclamo è un incontro di Play Off del Campionato di 3^ Categoria organizzato dal Comitato Prov.le di Padova che rientra nei procedimenti con i termini abbreviati di presentazione; constatato che l’AC Ronchi non ha osservato le norme riguardanti i suddetti procedimenti con rito abbreviato, disposte dalla Figc con CU 160/A, il cui testo é stato riportato anche dal C.R. Veneto nel proprio Comunicato n. 38 del 1/3/2006, pagina 38/821 (“i reclami dinanzi alla CD dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale Veneto entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata al reclamo”); constatato in particolare che il reclamo di cui all’oggetto è stato presentato non già nella sede del Comitato Regionale, ma presso quella del Comitato Provinciale di Padova ed è pervenuto alla sede del Comitato Regionale soltanto il giorno 16.5.2006, vale a dire oltre il termine di decadenza stabilito; osservato che la ratio di una tale disposizione è evidentemente quella di portare all’attenzione dell’Organo giudicante incardinato presso il Comitato Regionale nell’abbreviato termine ogni ricorso, al fine di consentire l’immediatezza delle valutazioni del ricorso stesso; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. Ronchi; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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