COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 26 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO USD NUOVA PIOMBINESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 17/5/2006 – Squalifica sino al 29/5/2006 allenatore Gallina Alessandro – Play-off ampionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 26 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO USD NUOVA PIOMBINESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 17/5/2006 – Squalifica sino al 29/5/2006 allenatore Gallina Alessandro – Play-off ampionato di Promozione La Società USD Nuova Piombinese ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 56 del 17/5/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 29/5/2006 a carico dell’allenatore Gallina Alessandro. La Commissione Disciplinare non prende in esame, perché inammissibile ai sensi del disposto di cui all’art. 41, 3° comma lettera b) del C.G.S., il reclamo proposto dall’USD Nuova Piombinese, poiché lo stesso verte su un provvedimento disciplinare inoppugnabile (sanzione inferiore ad un mese) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società Nuova Piombinese Calcio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it