COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 26 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ILLASI Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 17/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 massaggiatore Drezza Paolo; Squalifica per tre giornate giocatore Cecchet Cristian – Play-off Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 26 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ILLASI Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 17/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 massaggiatore Drezza Paolo; Squalifica per tre giornate giocatore Cecchet Cristian – Play-off Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Illasi ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale pubblicate nel Com. Uff. n 56 del 17/5/2006, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : • squalifica sino al 31/12/2006 a carico del massaggiatore Drezza Paolo sino al 31/12/2006 “per irripetibili pesanti insulti alla terna e frasi oscene, bestemmie, minacce ed intimorimenti da incutere allarme”. • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cecchet Cristian “per comportamento gravemente irregolare ed insulti all’arbitro”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Illasi; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutate le decisioni del Giudice di 1° grado e ritenuto che dal referto arbitrale emerge un comportamento gravemente offensivo ed ingiurioso del Drezza, ma non tale da concretare minacce gravi nei confronti della terna arbitrale; ritenuto pertanto che appare più congrua ai fatti oggettivamente ascrivibili al massaggiatore Drezza, la sanzione della squalifica sino al 30/9/2006; ritenuto altresì che la sanzione comminata al calciatore Cecchet Cristian risulta invece pienamente adeguata ai fatti ascrittigli P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dalla Società Illasi; • di ridurre al 30/9/2006 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore Drezza Paolo; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cecchet Cristian; • la tassa reclamo non è stata versata.
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