COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 27 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.1. RICORSO U.S. S. LORENZO ALBIGNASEGO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 47 del 24/5/2006 – Provvedimenti disciplinari partita Azzurra Terradura-S.Lorenzo Albignasego del 21/5/2006 – Play-off Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 27 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.1. RICORSO U.S. S. LORENZO ALBIGNASEGO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 47 del 24/5/2006 – Provvedimenti disciplinari partita Azzurra Terradura-S.Lorenzo Albignasego del 21/5/2006 – Play-off Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. S.Lorenzo Albignasego ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicata nel Com. Uff. n 47 del 24/5/2006, con la quale venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : • sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 inerente l’incontro in oggetto a carico della Società U.S. San Lorenzo Albignasego; • squalifica fino al 26/11/2006 a carico del calciatore dell’U.S. San Lorenzo SANTINELLO Gian Maria per avere, a più riprese, proferito espressioni minacciose nei confronti dell'arbitro spintonandolo e tentando di aggredirlo a fine partita venendovi impedito solo dall'intervento dei carabinieri; • squalifica sino al 26/11/2006 a carico del calciatore dell’U.S. San Lorenzo DANIELE Mirko per avere , a più riprese, proferito espressioni minacciose nei confronti dell'arbitro, per avere tentato di colpirlo con una testata dopo essere stato allontanato dal campo, per avergli appoggiato la testa sul viso in segno di sfida, e per averlo spintonato a fine partita nel tentativo di fargli perdere l'equilibrio; • squalifica sino al 15/10/2006 a carico del calciatore dell'U.S. San Lorenzo BERION Andrea per avere tentato di aggredire l'arbitro a fine partita; • squalifica sino all' 8/10/2006 a carico del calciatore dell'U.S. San Lorenzo SORGENTE Nicola per avere, a più riprese, proferito espressioni offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro durante il corso della partita; • inibizione sino al 30/09/2006 a carico del massaggiatore dell'U.S. San Lorenzo SANTINELLO Tiziano per aver proferito, durante la gara, in occasione dei suoi interventi, commenti offensivi e minacciosi nei confronti dell'operato del direttore di gara. Termini così determinati in ossequio al principio dell'afflittività della sanzione, tenuto cooto della sospensione dell'attività ufficiale nel periodo estivo; • sanzione dell'ammenda di € 150,00 a carico della Società U.S. San Lorenzo oggettivamente responsabile del comportamento aggressivo e intemperante dei propri sostenitori. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. S. Lorenzo Albignasego; esaminata altresì la documentazione ufficiale agli atti; verificato che la Società controparte, Azzurra Terradura, non ha presentato proprie deduzioni; esperiti ulteriori accertamenti; constatato che il direttore di gara al 21’ del 1° tempo ha sospeso l’incontro Azzurra Terradura-S.Lorenzo (play-off del Campionato di 3^ Categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Padova) per il comportamento minaccioso tenuto dai giocatori Santinello Gian Maria, Sorgente Nicola e Daniele Mirko, costringendolo a proseguirlo pro-forma per salvaguardare la propria incolumità fisica; nell’occasione l’arbitro riteneva di non adottare il provvedimento dell’espulsione nei confronti di detti giocatori; visto l’art. 64, 2° comma delle NOIF, nonché la Regola N. 5 del Regolamento del Gioco Calcio, che stabiliscono che é nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della sua incolumità fisica, tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine un campo; va aggiunto, per mera completezza, che la squadra dell’U.S. S.Lorenzo, per effetto delle espulsioni dei giocatori Mazzuccato Jacopo e Friso Nicola, avvenute rispettivamente al 7’ e 21’ del 1° tempo, qualora l’arbitro avesse potuto procedere all’espulsione dei calciatori Santinello Gian Maria, Sorgente Nicola e Daniele Mirko, sarebbe rimasta al disotto del numero minimo stabilito dalla Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio (7 giocatori) e quindi comunque nell’impossibilità di proseguire l’incontro; ritenuto che l’applicazione del disposto dell’art. 12, 1° comma del C.G.S. a carico dell’U.S. S.Lorenzo, assunta dal Giudice di primo grado, risulta motivata in modo ineccepibile e pienamente condivisibile; valutati gli ulteriori provvedimenti disciplinari assunti dal G.S. del Comitato di Padova e constatato che gli stessi risultano congrui in relazione ai fatti ascritti P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo presentato dall’U.S. S. Lorenzo Albignasego • di confermare l’applicazione a carico dell’U.S. S.Lorenzo del disposto dell’art. 12, 1° comma del C.G.S. che dispone la perdita della gara in esame con il isultato di 0-3; • di confermare la squalifica sino al 26/11/2006 a carico dei calciatori Santinello G.Maria e Daniele Mirko (S.Lorenzo); • di confermare la squalifica sino al 15/10/2006 a carico del calciatore Berion Andrea (S.Lorenzo); • di confermare la squalifica sino all’8/10/2006 a carico del giocatore e Sorgente Nicola (S.Lorenzo); • di confermare l’inibizione sino al 30/9/2006 a carico del massaggiatore Santinello Tiziano (S.Lorenzo); • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico dell’U.S. S.Lorenzo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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