COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CASALE DI SCODOSIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 17/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 giocatore Maron Nicola – Play-off Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CASALE DI SCODOSIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 17/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 giocatore Maron Nicola – Play-off Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Casale di Scodosia ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicata nel Com. Uff. n 56 del 17/5/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/12/2006 a carico del giocatore Maron Nicola “per aver, a fine gara, insultato un assistente arbitrale e per averlo colpito con uno schiaffo al collo senza peraltro procurargli danni fisici di particolare gravità.” La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. Casale di Scodosia; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito inoltre per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato, il quale ha confermato il proprio referto ; valutata la decisione del Giudice di 1° grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che dunque appare congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dalla Società Casale di Scodosia; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2006 a carico del giocatore Maron Nicola; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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