COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 22 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD F.C. BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 23/5/2006 – Provvedimenti Disciplinari gara Burano – Vigor del 20/5/2006 – Play-out Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 22 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD F.C. BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 23/5/2006 – Provvedimenti Disciplinari gara Burano – Vigor del 20/5/2006 – Play-out Campionato di 2^ Categoria La Società ASD F.C. Burano ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicate nel Com. Uff. n 59 del 23/5/2006, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 129.00.- a carico della Soc. Burano “per aver pesantemente insultato a più riprese l’arbitro e gli A.A., minacciandoli di danni fisici; inoltre per lancio di oggetti in campo (peraltro non arrivati a bersaglio) accompagnando iltutto da offese di ogni tipo”; - squalifica sino al 3/7/2006 a carico dell’allenatore Cavarzeran Stefano “per pesanti offese all’arbitro e oscure minacce”; - squalifica sino al 31/7/2006 a carico del massaggiatore Zane Stefano “per pesanti offese all’arbitro e ad un A.A. ed espressioni minacciose oscure”; - squalifica per sei giornate a carico del giocatore Costantini Andrea “per vivaci contestazioni all’arbitro e volgarissime offese allo stesso, a fine gara, accompagnate da intimidazioni gravi”; - squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Memo Roberto “per aver cercato inconsultamente e ripetutamente lo scontro fisico con l’arbitro a fine gara, offendendolo e minacciandolo unitamente ad uno degli A.A.”. - squalifica sino al 30/9/2006 a carico del giocatore Rossi Paolo “per irrefrenabile determinazione di contestare pesantemente l’arbitro ed inoltre per espressioni gravemente offensive al direttore di gara e ad un A.A., per atteggiamento nei loro confronti arrogante, rissoso, intimidatorio e di sfida; infine per aver minacciato pesantemente l’arbitro toccandolo ad un braccio in modo non lieve; - squalifica sino al 31/10/2006 a carico del giocatore Dei Rossi Enrico “per atteggiamento ripetutamente insolente contro l’arbitro e contatto con lo stesso, tale da provocargli dolore ad un braccio ed inoltre per offese, volgarità e minacce gravissime”; - squalifica sino al 30/9/2007 a carico del giocatore Zane Marco “per aver, a fine gara, colpito l’arbitro con uno schiaffo alla nuca”; La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha constatato, dalla documentazione ufficiale, che il G.S. aveva adottato a carico dell’allenatore Cavarzeran Stefano la squalifica sino al 31/7/2006, mentre, per un mero errore di trascrizione, é stato indicato sul Com. n. 59 del 235/06 la data del 3/7/2006; esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD F.C. Burano; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentiti altresì i componenti della terna arbitrale che hanno integralmente confermato gli avvenimenti riportati sui loro rapporti e supplementi; valutate le decisioni del Giudice di 1° grado; ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo Regionale in relazione ai riferiti episodi oggetto del giudizio devono essere confermati; considerato il principio che in difetto di concordanti elementi di segno contrario nel giudizio sportivo, il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privillegiata, ai sensi dell’art. 31 lettera a/1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dall’ASD F.C. Burano; • di confermare le sanzioni di squalifica a carico dei seguenti giocatori : - squalifica per sei giornate a carico del giocatore Costantini Andrea; - squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Memo Roberto; - squalifica sino al 30/9/2006 a carico del giocatore Rossi Paolo; - squalifica sino al 31/10/2006 a carico del giocatore Dei Rossi Enrico; - squalifica sino al 30/9/2007 a carico del giocatore Zane Marco; • di confermare la sanzione di squalifica sino al 31/7/2006 a carico dell’allenatore Cavarzeran Stefano (Burano) e del massaggiatore Zane Stefano (Burano); • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 129,00.- a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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