COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 22 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. STROPPARE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 62 del 30/5/2006 – Squalifica sino al 31/5/2007 Giocatore Pavan Rodolfo – Play-out Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 22 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. STROPPARE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 62 del 30/5/2006 – Squalifica sino al 31/5/2007 Giocatore Pavan Rodolfo – Play-out Campionato 2^ Categoria La Società Pol. Stroppare ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 59 del 23/5/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/5/2007 a carico del giocatore Pavan Rodolfo (Capitano) “per non aver comunicato al Giudice Sportivo Regionale, su quanto richiestogli nel Comunicato n. 59 del 23/5/2006, relativamente al nome dell’autore che ha colpito l’arbitro a fine della gara San Siro Bagnoli- Stroppare del 21/5/2006 Play-out del Campionato di 2^ Categoria. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Pol. Stroppare; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato di essere stato colpito con un pugno ai reni da un giocatore che indossava la maglia della Società Stroppare, pur non riuscendo ad identificarlo con precisione; valutata la decisione del Giudice di 1° grado e ritenutola legittima, dal momento che, come il direttore di gara ha precisato, il pugno deve imputarsi unicamente ad un calciatore della Pol. Stroppare, così da potersi escludere che l’atto violento sia stato vibrato da un soggetto estraneo alla squadra medesima; stimata adeguata alla gravità del fatto la sanzione applicata; considerato che, in virtù del disposto dell’art. 2, 2° comma del C.G.S., il Capitano risponde degli atti di violenza compiuti da un suo compagno di squadra verso l’Arbitro, laddove costui non venga identificato P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dalla Società Pol. Stroppare; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/5/2007 a carico del giocatore Pavan Rodolfo (Stroppare - Capitano); • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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