COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 22 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. PARROCCHIALE S.CROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 51 del 23/5/2006 – regolarità Partita Parrocchiale S.Croce – Pugnello –- Coppa Veneto Categoria Juniores – Divisione Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 22 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. PARROCCHIALE S.CROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 51 del 23/5/2006 – regolarità Partita Parrocchiale S.Croce – Pugnello –- Coppa Veneto Categoria Juniores – Divisione Calcio a Cinque La C.D. osserva che il reclamo datato 1/6/2006 non é stato sottoscritto da persona delegata alla firma, bensì da un Dirigente della Società Parrocchiale S.Croce, non legittimato in quanto non inserito tra i delegati alla rappresentanza né nella richiesta di iscrizione al Campionato 2005/2006 né in successive comunicazioni P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto; • di confermare la delibera emessa dal Giudice di primo grado relativa alla gara in oggetto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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