COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 28 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. BLUCERCHIATI 2004 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 49 del 24/5/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zerbin Enrico – Play-off Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 28 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. BLUCERCHIATI 2004 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 49 del 24/5/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zerbin Enrico – Play-off Campionato di 3^ Categoria La Società F.C. Blucerchiati 2004 ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Com. Uff. n 49 del 24/5/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zerbin Enrico “espulso per doppia ammonizione. A fine gara attendeva l’arbitro negli spogliatoi e con fare minaccioso, urtando con il petto contro quello del direttore di gara, rivolgeva allo stesso frasi offensive, con minacce alle quali veniva posta fine per l’intervento di un dirigente che, trattenendolo, lo conduceva nello spogliatoio”. La Società asserisce che la sanzione disciplinare é eccessiva in relazione al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla F.C. Blucerchiati 2004; vista la documentazione ufficiale agli atti; esperiti ulteriori accertamenti; preso atto che il legale rappresentante della Società ricorrente, seppure convocato, non si é presentato all’audizione fissata per il 20/6/2006; valutata la decisione del Giudice di prima istanza che appare congrua rispetto ai fatti come indicati nel referto arbitrale, cui si deve attribuire fede privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla F.C. Blucerchiati 2004; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zerbin Enrico; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it