COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 28 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. NUOVA COMETA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 56 del 7/6/2006 – Squalifica per cinque giornate giocatore Corazza Matteo; Squalifica per quattro giornate giocatore Guiotto Gianni; Squalifica per tre giornate giocatore Antolini Luca – Play-off Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 28 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. NUOVA COMETA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 56 del 7/6/2006 – Squalifica per cinque giornate giocatore Corazza Matteo; Squalifica per quattro giornate giocatore Guiotto Gianni; Squalifica per tre giornate giocatore Antolini Luca – Play-off Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Nuova Cometa ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Com. Uff. n 56 del 7/6/2006, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Corazza Matteo “espulso per offese all’arbitro, nel lasciare il terreno, lanciava contro l’arbitro un sacchetto di ghiaccio, senza colpirlo”; - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Guiotto Gianni “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara, reiterava l’atteggiamento al rientro negli spogliatoi e nel lasciare l’impianto sportivo”; - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Antolini Luca “espulso per offese all’arbitro, persisteva in tale atteggiamento nell’uscire dal terreno di gioco”; La Società asserisce che le sanzione disciplinari sono eccessive in relazione ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Nuova Cometa; vista la documentazione ufficiale agli atti; valutate le decisioni del Giudice di primo grado; esperiti ulteriori accertamenti; constatato che la condotta del calciatore Corazza Matteo non deve essere configurata come atto violento, ma unicamente in un gesto di protesta nei confronti dell’arbitro; accertato che le squalifiche rispettivamente di quattro e tre giornate a carico dei calciatori Guiotto Gianni e Antolini Luca risultano congrue in relazione agli addebiti loro ascritti, tenuto conto inoltre che la Società opponente, nel testo del reclamo proposto alla C.D., non ha espresso specifici motivi di doglianza inerenti le squalifiche stesse P.Q.M. la Commissione Disciplinare Delibera • di parzialmente accogliere il reclamo presentato dall’A.S.D. Nuova Cometa; • di ridurre a tre giornate a carico del giocatore Corazza Matteo; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Guiotto Gianni; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Antolini Luca. La tassa reclamo non é stata versata.
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