COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 13 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. AMBROSIANA Avverso regolarità gara Rivoli – Ambrosiana del 03/09/2006 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 13 Settembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.S. AMBROSIANA
Avverso regolarità gara Rivoli - Ambrosiana del 03/09/2006 – Trofeo Regione Veneto - Società di 1^ Categoria
Il G.S. Ambrosiana ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione di un giocatore squalificato della Società avversaria. Il reclamo stesso non può essere preso in esame in quanto inammissibile perchè risulta inviato oltre il termine, perentorio, previsto dall’art. 5 del Regolamento del Trofeo Regione Veneto (tre giorni dallo svolgimento della gara impugnata). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dal G.S. Ambrosiana, ai sensi dell’art. n. 5 del Regolamento del Trofeo Regione Veneto, per tardività nell’inoltro; • di confermare il risultato dell’incontro emarginato acquisito in campo : Rivoli – Ambrosiana 1 – 1; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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