COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO UNION CALCIO CAVARZERE Avverso regolarità gara Union Calcio Cavarzere – Bagnoli San Siro del 17/09/2006 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO UNION CALCIO CAVARZERE
Avverso regolarità gara Union Calcio Cavarzere – Bagnoli San Siro del 17/09/2006 – Campionato di 2^ Categoria
La Società Union Calcio Cavarzere ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Pasqualin Samuele (Bagnoli San Siro) perché squalificato. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperite le rituali indagini; rilevato che il giocatore Pasqualin Samuele (Bagnoli San Siro) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di play-out di 2^ Categoria della stagione 2005/2006, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 59 del 23/5/2006 del C.R. Veneto; accertato che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro del Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2006/2007, cui partecipa l’USD Bagnoli San Siro; ritenuta, alla luce di quanto sopra, irregolare la partecipazione del calciatore Pasqualin Samuele (Bagnoli San Siro) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’U.S.D. Bagnoli San Siro non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’USD Union Calcio Cavarzere; • di applicare a carico dell’U.S.D. Bagnoli San Siro il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Union Calcio Cavarzere – Bagnoli San Siro 3 - 0; • di infliggere a carico dell’U.S.D. Bagnoli San Siro la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Pasqualin Samuele (Bagnoli San Siro) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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