COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.D, VILLANOVA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 16 del 20/9/2006 – Squalifica giocatore Grego Marco sino al 31/5/2007 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.D, VILLANOVA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 16 del 20/9/2006 – Squalifica giocatore Grego Marco sino al 31/5/2007 – Campionato di 2^ Categoria L’U.S.D. Villanova ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale,Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 16 del 20/9/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/5/2007 a carico del giocatore Grego Marco c.s. : “espulso perché, a seguito di una decisione da parte del direttore di gara, protestava e bestemmiava. Alla notifica del provvedimento si avvicinava allo stesso e in modo deciso lo colpiva due volte con il palmo della mano aperta e allontanandosi dal terreno di gioco lo insultava. Visto l’art. 14, comma 2° bis, lettera c) del C.G.S. si infligge al giocatore la squalifica sino al 31/5/2007 in quanto condotta violenta di particolare gravità nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale ricorso presentato dall’U.S.D. Villanova; vista la documentazione in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha ridimensionato la vicenda, precisando che nel contatto fisico delle mani del calciatore sul viso dell’arbitro non vi erano connotati particolarmente violenti, ma piuttosto di scherno ed ingiuriosi. L’arbitro ha altresì precisato che le offese, successive al provvedimento della notifica dell’espulsione, erano inequivocabilmente rivolte a lui e non, come sostenuto nelle difese dalla Società, alla panchina del Villanova, in quanto questa era posta a grande distanza dal luogo in cui si erano svolti i fatti in questione; valutata la decisione del Giudice di primo grado; ritenuto che quindi appare più congrua, rispetto ai fatti come ridimensionati dal direttore di gara, la sanzione della squalifica sino al 31 Gennaio 2007 a carico del calciatore Grego P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S.D. Villanova; • di ridurre al 31 Gennaio 2007 la squalifica nei confronti del giocatore Grego Marco. La tassa reclamo non é stata versata.
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